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Le recensioni online si possono redigere entro 30 giorni dall'attuale esperienza in un locale
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Recensioni online, limiti di tempo e scontrino contro i falsi feedback

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Dopo le regole introdotte a inizio anno, con un subemendamento al Ddl sulle Pmi il Parlamento ritocca le norme per contrastare le false recensioni online. La 9° Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato la proposta sostenuta dagli onorevole Gianpietro Maffoni, Anna Maria Fallucchi, Giorgio Maria Bergesio e Bartolomeo Amidei che introduce importanti novità su tempistiche della recensione e veridicità delle stessa. L'obiettivo è quello di mettere un freno, almeno in Italia, a un fenomeno di portata globale che coinvolge il 30% delle recensioni online e "costano" 152 miliardi di dollari all'anno di mancati introiti.

  

Lo scontrino come "presunzione di autenticità" delle recensioni. 

Il provvedimento, infatti, prevede che le recensioni possano essere pubblicate solo da chi abbia effettivamente usufruito del servizio e che quelle corredate da documentazione fiscale siano considerate come “presunzione di autenticità”. È inoltre fissato un termine massimo di 30 giorni entro cui rilasciare la recensione, per garantire che i giudizi online riflettano esperienze reali e recenti. Si tratta di un passo concreto verso una maggiore trasparenza e genuinità delle recensioni online, a tutela non solo degli operatori del settore ma anche dei consumatori, che potranno contare su informazioni più affidabili e verificabili. L’introduzione della prova fiscale come presunzione di autenticità, in particolare, rappresenta una misura coerente con i principi del Digital Services Act, capace di valorizzare le esperienze reali e scoraggiare comportamenti sleali o artificiosi che danneggiano la reputazione e la competitività delle imprese. Nello specifico l'emendamento sostiene che "è illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale“. A questo si aggiunge che "la recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione".

Roberto Calugi (Fipe): "Accolte le richieste dei pubblici esercizi".

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione del subemendamento, che recepisce parte delle osservazioni formulate dalla Federazione durante l’audizione in Senato dello scorso 26 giugno - ha dichiarato Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio - Il contrasto alle recensioni false è una battaglia di civiltà digitale e di equità economica rispetto alla quale la federazione ha coinvolto tutte le principali sigle del turismo italiano. Auspichiamo che il Senato e, successivamente, la Camera confermino questo orientamento, completando al più presto l’iter parlamentare di un provvedimento atteso da tempo da migliaia di imprese del turismo e della ristorazione”. 

I primi passi della normativa contro le false recensioni. 

A introdurre le nuove norme era stato l'articolo 18 del Ddl sulle Pmi dal titolo Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, questo insieme di regole prevedeva che solo chi può dimostrare l'effettivo acquisto o utilizzo di un prodotto o servizio ha il diritto di lasciare la propria recensione. Per farlo, allora, si concedevano 15 giorni (ora estesi a 30). Nel decreto, erano state inserite anche alcune indicazioni specifiche su come deve essere redatta la recensione: "Sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre". E lasciando spazio per il contradditorio. Infine, il Ddl affermava il divieto di "acquisto o cessione a qualsiasi titolo di recensioni, apprezzamenti o interazioni". A fare da garante a queste nuove norme dovrebbero essere l'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e l'Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato). 

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